Il primo
giugno 2005 è
entra in vigore la nuova legge
federale sul commercio di beni culturali. La Svizzera
si mette così in linea con la Convenzione Unesco del 1970.
In passato la
Svizzera era ritenuta un punto di transito per le opere d'arte
rubate a causa della sua riluttanza a inasprire le leggi sul
trasferimento di beni culturali.
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1962: la Svizzera
ratifica la Convenzione dell'Aia del 1954 per la
protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato.
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Ottobre 2003: ratifica
della Convenzione Unesco del 1970 contro il traffico
illecito di beni culturali.
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1 giugno 2005: entrata
in vigore della nuova legge svizzera sul trasferimento
internazionale di beni culturali, legge approvata dal
parlamento nel giugno del 2003.
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La nuova legislazione
elvetica obbliga commercianti e case d'aste ad
identificare in modo chiaro la provenienza degli
oggetti e l'identità di fornitori e clienti.
I proprietari di beni culturali trafugati illegalmente
avranno 30 anni – e non più solo 5 – per esigere la
loro restituzione.
La Svizzera è una tra le cinque più importanti
piattaforme mondiali di scambio di oggetti d'arte. Il
volume dell'import/export si aggira intorno a 1,5
miliardi di franchi.
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«I beni
culturali non sono merci normali», afferma Andrea Raschèr,
responsabile della sezione affari internazionali e legali
all'Ufficio federale della cultura. «C'è una differenza se a
qualcuno viene rubato un televisore o un'opera d'arte».
«In Svizzera, il traffico illegale di beni culturali è
diventato un tema di discussione importante qualche anno fa,
quando si è cominciato a riflettere sul problema delle
proprietà confiscate agli ebrei durante la Seconda guerra
mondiale».
«La discussione si è sviluppata a livello politico», continua
Raschèr, «col risultato che ora la Svizzera è perfettamente in
linea con gli standard internazionali».
Grazie alla
nuova legislazione, i commercianti d'arte e le case d'asta
saranno obbligati ad identificare la provenienza degli oggetti
e le persone con le quali fanno affari. Si dovrebbe porre così
termine all'anonimità che permetteva agli oggetti d'arte di
passare per diverse mani e di essere così «lavati».
Chi commercia oggetti d'arte dovrà documentare le proprie
attività ed essere in grado di fornire informazioni
dettagliate sui beni venduti. «È importante poter separare chi
commercia beni culturali in modo corretto dalle pecore nere».
I beni di origine sconosciuta, spesso rubati, potranno essere
messi in commercio legalmente solo dopo trent'anni dalla loro
acquisizione. Finora il periodo era di soli cinque anni e
permetteva di "abbandonare" gli oggetti nel deposito di una
dogana per recuperarli qualche anno dopo con la certezza che
anche se i legittimi proprietari li avessero reclamati non si
sarebbe incorsi in sanzioni.
La nuova legislazione, tuttavia, non si applicherà alle opere
d'arte il cui prezzo d'acquisto non supera i 5'000 franchi.
Uno specialista dell'Ufficio federale della cultura si
occuperà di monitorare lo scambio di beni culturali per
accertare che risponda ai dettami della nuova legge.
Eredità culturale
Tutto ciò
svolge un ruolo importante anche per la protezione del
patrimonio culturale mondiale e dovrebbe contribuire a
prevenire i furti, i saccheggi e l'importazione illegale di
beni culturali. Per gli oggetti provenienti da scavi
archeologici si applicheranno delle misure supplementari.
«Il commercio internazionale è chiaramente focalizzato sugli
oggetti di origine archeologica ed etnica», afferma Raschèr,
«perché proprio questi sono i campi che presentano i maggiori
problemi: non si può controllare cosa esce dalla terra».
«Sono questi i beni che rappresentano più fortemente
l'identità di una nazione ed è per questo che la maggior parte
dei paesi, compresa la Svizzera, li proteggono in modo
deciso».
Piattaforma di scambio
La Svizzera
ha tentennato a lungo prima di ratificare la Convenzione
Unesco del 1970, che regola il trasferimento dei beni
culturali e incoraggia la cooperazione internazionale. Ora,
finalmente, entra in vigore la legge approvata dal parlamento
nel giugno 2003, che ha portato alla ratifica della
Convenzione Unesco nell'ottobre dello stesso anno.
Per l'Ufficio federale della cultura, la Svizzera è una delle
piattaforme di scambio di oggetti d'arte più importanti al
mondo. L'importazione e l'esportazione di beni culturali
rappresenta un mercato da 1,5 miliardi di franchi l'anno.
«A livello internazionale, i beni culturali rubati
rappresentano il terzo più vasto mercato illegale, dopo il
commercio di droga e di armi», puntualizza Raschèr. Un
problema che, vista l'assenza di una legislazione adeguata, è
stato particolarmente acuto in Svizzera.
Stella d'oro
La Svizzera
ha comunque al suo attivo alcuni successi per quanto riguarda
la lotta al traffico illegale di beni culturali. Nel 2002,
fece notizia l'improvvisa comparsa sul mercato antiquario
internazionale del «Disco di Nebra».
Il disco di bronzo e oro ha un diametro di 32 cm e riporta una
mappa stellare. È databile intorno al 1600 a.C. e rappresenta
la più antica rappresentazione astronomica conosciuta.
Il venditore affermò che proveniva da scavi, effettuati nel
1999 con un metal detector a Nebra, una località della
Germania orientale. In realtà, il disco era stato rubato nel
periodo di confusione generale seguito all'unificazione delle
due Germanie (1989) ed era rimasto sul mercato nero per anni
con un prezzo che si aggirava intorno ai 10 milioni di
dollari.
Nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, dove è stato
ritrovato il Disco di Nebra, i reperti archeologici sono
considerati di proprietà dello Stato. È dunque lì che la mappa
stellare più antica del mondo è ritornata, dopo essere stata
recuperata dalla polizia di Basilea.
swissinfo, Thomas Stephens
(traduzione e adattamento, Doris Lucini)
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